Art. 1.
(Istituzione della professione).

      1. È istituita la professione sanitaria di ottico-optometrista, con il seguente profilo professionale: l'ottico-optometrista è l'operatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante, esegue con autonomia professionale l'esame, soggettivo e oggettivo, delle deficienze puramente ottiche della vista mediante attività dirette all'individuazione, prevenzione ed educazione, correzione e compensazione dei difetti ottico-refrattivi della vista, prescrivendo occhiali, lenti a contatto, correttive ed estetiche, ausili visivi per ipovedenti nonché ulteriori ausili ottici.